Come per tutti gli altri professionisti iscritti ad un ordine professionale, tutti i medici regolarmente registrati all’Albo dei professionisti hanno l’obbligo di sottoscrivere una polizza assicurativa di Responsabilità Civile professionale.
Ma come funziona l’assicurazione RC medico nel dettaglio? Quali eventualità va a coprire e quali sono i requisiti necessari per poterla sottoscrivere e i regimi entro i quali opera?
Quest’obbligo, sancito dal Decreto del Presidente della Repubblica numero 137 del 2012, è entrato in vigore dal 15 agosto 2014 ed è valido per tutti i medici che esercitano la professione sia da liberi professionisti indipendenti, per attività extra ed intra moenia sia per tutti coloro i quali fanno da consulenti o collaboratori in strutture ospedaliere pubbliche o private in qualità di dipendenti.
La polizza RC professionale per medici protegge i professionisti dalle richieste di risarcimenti che possono essere avanzate da terzi legittimati a farlo, durante il periodo di validità della polizza o, in caso si sia deciso di attivare la clausola di ultrattività decennale, anche nei dieci anni successivi alla sua scadenza purché il danno causa del risarcimento si sia configurato durante il corso di validità della polizza stessa.
In caso di sinistro, l’assicurazione andrà a coprire le spese legali per la difesa del professionista entro il limite del 25% del massimale concordato in fase di stipulazione della polizza.
L’assicurazione medici è soggetta al regime detto “Claims Made” che conferisce copertura per tutti i fatti professionali accaduti durante la copertura della polizza assicurativa purché, durante lo stesso periodo, sia stato ricevuto un reclamo dall’assicurato stesso e questo sia stato comunicato alla compagnia assicurativa. Una volta scaduta la polizza i reclami o le richieste di risarcimento eventuali non potranno essere più denunciate alla compagnia.
Questo genere di polizza è detta “All Risk” in quanto va a coprire l’assicurato da tutti i generi di rischi potenziali nello svolgimento della sua professione tranne dei casi particolari che sono inclusi espressamente tra le esclusioni. Tra le esclusioni, ad esempio, si trovano casi come: il mancato riconoscimento di un’emergenza, errori di compilazione delle cartelle cliniche o nella prescrizione della terapia ed errori durante attività chirurgiche invasive o la scorretta o non immediata diagnosi della corretta patologia di cui il paziente soffre.
Ovviamente, la polizza di responsabilità civile professionale non copre in nessun caso le richieste di risarcimenti cagionate da comportamenti illeciti del professionista. Nel caso dei medici non copre nella maniera più assoluta: gli illeciti commessi da un medico non iscritto all’albo dei professionisti o addirittura non autorizzato ad esercitare l’attività di medico, gli illeciti di cui l’assicurato era chiaramente a conoscenza prima della stipulazione del contratto assicurativo, gli atti illeciti commessi dall’assicurati prima dell’entrata in vigore del periodo di retroattività, azioni od omissioni commesse con il fine di cagionare un danno al paziente o alla struttura sanitaria, la prescrizione e l’impiego di farmaci non a fini terapeutici, violazioni dell’obbligo di segreto professionale con soggetti non autorizzati a ricevere questo tipo di informazioni o, in ultimo, tutti i reati di cui, normalmente si verrebbe chiamati a rispondere sul posto di lavoro come, mobbing, stalking, molestie, abusi, obbligazioni fiscali e insufficienza di consenso informato.
Per tutto il resto, la polizza è in grado di coprire totalmente le spese dell’assicurato al fine di non andare ad intaccare il suo patrimonio personale. I massimali della polizza sono variabili e possono essere concordati tra la compagnia assicurativa e l’assicurato in base alle necessità e alle esigenze di quest’ultimo e, principalmente, sono disponibili in tre varianti, da uno, due o tre milioni di euro.